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Rubrica - AVVOCATI PENALISTI

Rubrica Avvocati Penalisti: Il giudizio abbreviato

IL GIUDIZIO ABBREVIATO

I processi mediatici che in questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere attraverso le disamine televisive ed i resoconti giornalistici, dal caso di “ Cogne “ al recente caso di “ Garlasco “, sono, spesso, celebrati attraverso la modalità del rito cosiddetto “ abbreviato “.
Tale  rito è definito “ alternativo “, poichè celebrato “ allo stato degli atti”, cioè con la rinuncia al dibattimento, forma ordinaria di celebrazione del processo, e, di conseguenza, all’assunzione delle prove durante il processo. Pertanto, in tale forma di trattazione del processo, non si dovrebbe, in teoria, assistere all’escussione di testimonianze, a perizie ed alla utilizzazione di qualunque prova in teoria utile a chiarire i fatti. Il processo, allora, sarà celebrato attraverso la discussione di verbali ed atti formati durante le indagini preliminari a seguito delle investigazioni degli inquirenti. Si è detto “ in teoria “, atteso che la parte richiedente, quindi, l’imputato, potrebbe avvalersi, talvolta, di quelle testimonianze, perizie ed in genere di prove da formarsi nel contraddittorio delle parti in udienza, qualora il Giudice lo ritenga utile per il processo.

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MISURE URGENTI CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO I MINORI

Il legislatore, di recente, si è occupato, in via d’urgenza, del fenomeno della violenza sessuale e dei reati sessuali avverso i minori. Gli attuali ed odiosi fatti di cronaca hanno, di fatto, compulsato il Governo ed il Parlamento  a discutere in ordine a misure più pregnanti per combattere il fenomeno, che, malgrado l’azione della magistratura, ha conosciuto, in special modo nell’ultimo anno, una recrudescenza notevole.

Il decreto legge del 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in questi giorni in legge, ha, pertanto, introdotto alcune novità all’interno del codice di procedura penale.

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Il reato di Stalking

IL REATO DI STALKING

 

Stalking è un termine anglosassone (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di atteggiamenti posti in essere da un individuo che affligge la vittima , spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando  stati di ansia e di paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana. Tali atteggiamenti si concretizzano in   un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata, alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate sia a casa che nel luogo di lavoro, o mediante l’invio di lettere, biglietti, e-mail, sms , oggetti non richiesti, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante di minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l’uccisione della vittima. 

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Il patrocinio a spese dello Stato

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

Il patrocinio a spese dello stato è un beneficio previsto dalla Costituzione all’art.24 ed introdotto nel nostro sistema normativo con la legge n. 124/2001 ed il T.U. n.115/2002. Esso  consiste nel riconoscere alle persone meno abbienti la possibilità di usufruire di un’ assistenza legale  a spese dello Stato nelle cause penali, civili , amministrative, in materia di lavoro e nei procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione ai decreti di espulsione di stranieri.

Presupposto perché si possa essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 9.723,84; se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, ai fini dell’ammissione il reddito viene calcolato  sommando i redditi conseguiti  nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Qualora il procedimento abbia ad oggetti diritti della personalità o  qualora gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si terrà conto esclusivamente del reddito personale del richiedente.

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