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Rubrica - COMMERCIALISTA

LE NOVITA’ DEL MODELLO 730 2010

 

RUBRICA COMMERCIALISTA - Con l’approvazione dei modelli definitivi si è aperta ufficialmente la stagione delle dichiarazioni dei redditi, che inizia sempre con il modello 730. Anche quest’anno sono state introdotte delle modifiche, per via di nuove disposizioni normative ma, anche, per il venir meno di alcune di esse.

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La riforma dell’IVA. Compensazione e visto di conformità.

RUBRICA COMMERCIALISTA - Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove norme sulla compensazione orizzontale (cioè tra IVA e altri tributi o contributi) superiore ai 10 mila euro. La norma è stata emanata per far fronte agli abusi da parte di quei contribuenti che compensavano crediti talvolta inesistenti e senza che l’Agenzia delle Entrate potesse controllare immediatamente la reale consistenza dei crediti stessi.

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LA TRASPARENZA FISCALE NELLE SRL COMPOSTE DA SOLE PERSONE FISICHE

RUBRICA COMMERCIALISTA
Alla modalità ordinaria di determinazione del reddito d’impresa, per le società di capitali sono previsti regimi diversi, tra i quali quello della trasparenza fiscale prevista dall’articolo 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Tramite la trasparenza, il reddito prodotto dalla società di capitali non è tassato in capo alla stessa ma viene imputato e tassato in capo a ciascun socio, a prescindere dall’effettiva percezione dello stesso. Il vantaggio di questa operazione consiste nel fatto che viene eliminata, anche se parzialmente, la doppia imposizione sui dividendi; in altre parole la distribuzione di utili diventa un’operazione fiscalmente neutra e, inoltre, i soci possono compensare i propri redditi con le perdite attribuite dalla partecipata durante il periodo di trasparenza.

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LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA

RUBRICA COMMERCIALISTA - L’iter per la nascita di un’impresa trova finalmente il suo punto di arrivo: la “ComUnica” (Comunicazione Unica) ovvero lo strumento che tutte le imprese dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, modifica e cessazione delle attività. A dire il vero già dal primo ottobre  scorso è iniziata una fase transitoria di sei mesi, durante la quale è possibile scegliere se usare la nuova o la vecchia procedura; l’obbligo della Comunicazione Unica scatterà dal 1° aprile 2010.
Le nuove disposizioni interessano sia le ditte individuali, sia le società di persone e di capitali e gli adempimenti dovranno essere effettuati esclusivamente per via telematica con firma digitale, tramite un software gratuito scaricabile dal sito www.registroimprese.it. Tale meccanismo impone: il possesso della firma digitale alle persone fisiche interessate, la registrazione a Telemaco che offre il servizio di spedizione e gestione della pratica di Comunicazione Unica e, infine, il possesso della posta elettronica certificata (PEC), dove sarà inviata la ricevuta della pratica e le comunicazioni ad essa relative. La PEC potrà essere richiesta gratuitamente all’atto della compilazione della “ComUnica”.

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LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

RUBRICA COMMERCIALISTA - L’articolo 30 del decreto legge 185/2008, noto come decreto anticrisi, ha previsto un nuovo adempimento per gli enti associativi, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni fiscali che consentono di mantenere le entrate, siano esse corrispettivi, quote o contributi, nell’ambito della non commercialità. Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste sia dall’articolo 148 del testo unico delle imposte dirette sia dall’articolo 4 del decreto 633/1972 sull’IVA, gli enti associativi devono trasmettere in via telematica il modello EAS predisposto dall’Agenzia delle Entrate, per consentire a quest’ultima di verificare i requisiti previsti dalla normativa tributaria.
L’obbligo della trasmissione riguarda sia gli enti costituitisi fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 29 novembre 2008, sia quelli costituiti successivamente; la data ultima di presentazione del modello è il 30 ottobre 2009.
Gli enti soggetti all’obbligo della trasmissione telematica sono: gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali e culturali); le associazioni sportive dilettantistiche, escluse quelle iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali; le associazioni di promozione sociale; le associazioni di formazione extra scolastica della persona; le associazioni pro loco, escluse quelle soggette al regime della legge 398/1991; le organizzazioni di volontariato, escluse quelle iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M. 25.05.1995 e le società di capitali sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 289/2002.
Il mancato invio del modello fa perdere la fruizione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 148 del TUIR (imposte dirette) e 4 del DPR 633/1972 (IVA).
Il modello EAS è reperibile, insieme al software per la compilazione, sul sito www.agenziaentrate.it.

          DANILO LIZZIO

LA “TREMONTI TER” NELLA MANOVRA D’ESTATE 2009

RUBRICA COMMERCIALISTA - Per contrastare la crisi economica e favorire la ripresa, il Governo ha messo a punto alcune misure di vantaggio per le imprese, prima fra tutte la cosiddetta “Tremonti Ter”, agevolazione prevista dall’articolo 5 della Legge 102/2009, che converte il decreto legge 01/07/2009 n. 78.
Si tratta di un incentivo fiscale sugli investimenti compiuti da un’impresa, anche se più limitato rispetto a quelli degli anni passati. In poche parole è prevista una deduzione dal reddito d’impresa, sotto forma di una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di acquisto del bene, pari al 50% degli investimenti effettuati, ferma restando la normale deduzione delle quote di ammortamento dei beni oggetto dell’investimento (in pratica si deduce il bene una volta e mezza in totale).

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RUBRICA COMMERCIALISTA: LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Non sempre si è a conoscenza del periodo di tempo da computare per la conservazione di documenti, bollette, tasse o altri supporti cartacei depositati nei nostri cassetti. Accade troppo spesso che non si fa la scelta giusta: o si buttano via troppo presto così da incorrere al pagamento doppio di una stessa somma di una bolletta, di un canone o di una tassa che sia, oppure si conservano più del dovuto riempiendo la casa di carta straccia che potrebbe benissimo essere buttata via e, magari, riciclata.
Di norma, l’esempio che si fa per comprendere i tempi di conservazione dei documenti, riguarda le imposte e le tasse di natura fiscale, anche se con le sanatorie previste dalla legge 289/2002 i termini dell’accertamento sono stati prorogati di due anni (si ricorda che i periodi d’imposta oggetto dei “condoni” erano quelli dal 1996 al 2002). In altre parole, gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

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